Rottamazione-quater, ultimi giorni per pagare la rata: scadenza prorogata

I contribuenti hanno tempo fino all’8 giugno 2026 per effettuare il versamento senza perdere i benefici della definizione agevolata.

Si avvicina il termine ultimo per il pagamento della rata della rottamazione-quater, originariamente scaduta il 31 maggio 2026. L’Agenzia delle Entrate comunica che i versamenti effettuati entro l’8 giugno 2026 saranno considerati tempestivi, grazie ai cinque giorni di tolleranza previsti dalla legge e agli eventuali differimenti legati ai giorni festivi.

Chi non effettuerà il pagamento entro questo termine, o verserà un importo inferiore a quello dovuto, perderà i benefici della definizione agevolata. Quanto già versato verrà considerato a titolo di acconto sul debito residuo.

Chi deve pagare e come

La scadenza riguarda i contribuenti in regola con i pagamenti precedenti: si tratta della dodicesima rata della rottamazione-quater (undicesima per chi risiede o ha sede nei territori del decreto Alluvione), mentre per i soggetti riammessi alla Definizione agevolata (legge n. 15/2025) si tratta della quarta rata.

Il pagamento può essere effettuato tramite diversi canali:

  • Banche, uffici postali, tabaccherie e ricevitorie
  • Sportelli bancomat abilitati
  • Canali telematici delle banche, di Poste Italiane e degli altri Prestatori di Servizi di Pagamento aderenti a pagoPa
  • Sito e App di Agenzia delle Entrate-Riscossione
  • Direttamente agli sportelli previo appuntamento

Il versamento deve avvenire utilizzando i moduli corrispondenti alla rata in scadenza, disponibili online nell’area riservata o su richiesta dall’area pubblica, allegando un documento di riconoscimento.

Cosa prevede la rottamazione-quater

La definizione agevolata riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e permette di pagare solo il capitale e le spese di notifica o le procedure esecutive.

Non sono dovute le somme relative a sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per i debiti legati a multe stradali o altre sanzioni amministrative, non si pagano interessi e aggio, compresi eventuali importi aggiuntivi.

Redazione

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